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Sez. 3, Sentenza n. 6393 del 01/04/2004 (Rv. 571705 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE | Presupposto - Mancanza di interesse alla pronuncia di merito - Liquidazione delle spese in base alla soccombenza virtuale - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571705-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

È legittima la definizione di un giudizio con una pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere tutte le volte in cui il giudice si limiti a constatare che non vi è più interesse ad una pronuncia sul merito della domanda; in questo caso egli si pronuncia anche in ordine alla liquidazione delle spese, previa valutazione della sola soccombenza virtuale.(Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza di appello che aveva dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere in una situazione in cui permaneva l'interesse delle parti in ordine ad una statuizione relativa alla titolarità dei contratti di locazione tra di esse intercorrenti, e aveva liquidato le spese sulla base della soccombenza virtuale anziché - come avrebbe dovuto - in base alla soccombenza effettiva).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)