Sez. 5, Sentenza n. 34621 del 25/09/2002 Ud. (dep. 16/10/2002) Rv. 222430 - 01
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Bancarotta documentale impropria - Nuova formulazione introdotta dall'art. 4 D.lvo 11 aprile 2002, n. 61 - Rapporto di continuità rispetto alla precedente - Sussistenza.
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA
Tra la precedente formulazione del reato di bancarotta fraudolenta impropria di cui all'art. 223 comma 2 n. 1 legge fallimentare e quella introdotta dall'art. 4 d.lvo 11 aprile 2002, n. 61, sussiste - come per le nuove fattispecie di cui agli artt. 2621 e 2622 cod.civ. - un rapporto di continuità normativa, in quanto, nonostante le significative modifiche, riguardanti specialmente il rapporto di causalità tra il delitto di false comunicazioni sociali (od altro reato societario tra quelli specificamente richiamati dalla norma) ed il dissesto della società fallita, il legislatore non ha inteso mutare la normativa precedente, ma solo precisarla al fine di eliminare i dubbi interpretativi che erano sorti in sede di applicazione della stessa norma.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 com. 2 n. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 com. 2 n. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 art. 4, Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2622 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)