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Sez. 1, Sentenza n. 40159 del 16/10/2002 Ud. (dep. 27/11/2002) Rv. 223407 - 01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Bancarotta c.d. impropria - Nuova formulazione dell'art. 223 comma 1 n. 2 legge fallimentare - Art. 4 D.L.G. 11 aprile 2002, n. 61 - Abrogazione della precedente fattispecie - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223407-01

REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA

In tema di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, la nuova formulazione dell'art. 223, comma 2, n. 1 della legge fallimentare, introdotta dall'art. 4 del D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, ha comportato abrogazione, e non mera continuità, rispetto alla precedente previsione normativa. Ed infatti, l'introduzione di un elemento totalmente nuovo, rappresentato dal rapporto di causalità tra il falso in bilancio (o le altre ipotesi di reato societario richiamate dalla nuova disposizione) ed il dissesto della società conferisce alla nuova fattispecie un significato lesivo del tutto diverso rispetto alla precedente. (Sul presupposto che, abrogata la fattispecie precedente, potesse residuare in concreto - a parte il reato di falso in bilancio comunque prescritto - la diversa ipotesi prevista dallo stesso art. 223, comma 2, n. 2, relativa alla causazione del fallimento con dolo o per effetto di operazioni dolose, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza impugnata affinché il giudice di merito verificasse la sussistenza dell'anzidetta ipotesi di reato).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 com. 2 n. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 com. 2 n. 1 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 com. 2 n. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 com. 2 n. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)