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Sez. L, Sentenza n. 2629 del 14/04/1986 (Rv. 445709 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INDAGINE DI FATTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL C.C.N.L. 4 GIUGNO 1976 PER I DIPENDENTI DI AGENZIE DI SPEDIZIONE MARITTIMA IN TEMA D'USO PER MOTIVI DI SERVIZIO DEL VEICOLO DI TRASPORTO DEL LAVORATORE.*
Stato
decisa il 1986-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445709-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INDAGINE DI FATTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL C.C.N.L. 4 GIUGNO 1976 PER I DIPENDENTI DI AGENZIE DI SPEDIZIONE MARITTIMA IN TEMA D'USO PER MOTIVI DI SERVIZIO DEL VEICOLO DI TRASPORTO DEL LAVORATORE.*

L'interpretazione delle clausole di un contratto collettivo di lavoro costituisce indagine di fatto demandata al giudice del merito e sottratta al Sindacato di legittimità, se non contrasta con i corretti canoni di ermeneutica contrattuale ed è immune da errori logico-giuridici. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che - chiamato a fare applicazione dell'art. 32 CCNL 4 giugno 1976 per i dipendenti di agenzie di spedizione marittima, norma che prevede, nel caso d'uso per motivi di servizio del veicolo di trasporto del lavoratore, la corresponsione di un'indennità mensile da concordarsi tra le parti - aveva ritenuto che, anche se in concreto mancava uno specifico accordo tra le parti, l'indennità suddetta, ricorrendone i presupposti di fatto, fosse comunque dovuta dal datore di lavoro nella misura determinata secondo il criterio dell'equità). (V 410/85, mass n 438624; (V 49/85, mass n 438244).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Contr. Coll. 04/06/1976 num. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)