Sez. 1, Sentenza n. 3600 del 27/05/1996 Cc. (dep. 09/08/1996) Rv. 205683 - 01
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Richiesta - Ordinanza di accoglimento | Abnormità del successivo provvedimento di revoca - Esclusione.
Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Richiesta - Ordinanza di accoglimento
Il provvedimento con il quale venga revocato quello di accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato non rientra nella categoria dei provvedimenti abnormi, trattandosi di una mera irregolarità non sanzionata da alcuna nullità. Si deve pertanto escludere che avverso detto provvedimento sia esperibile ricorso per cassazione, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, sancito dall'art. 568 cod. proc. pen. e tenuto anche conto del fatto che, in ogni caso, qualora venga poi riscontrata la sussistenza dei presupposti per il rito abbreviato, trova comunque applicazione la diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 440 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 440 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)