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Sez. 3, Sentenza n. 1761 del 06/06/1972 (Rv. 358712 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - MANCANZA - SOSPENSIONE FACOLTATIVA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358712-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CONDIZIONI - MANCANZA - SOSPENSIONE FACOLTATIVA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La sospensione necessaria del processo a norma dell'articolo 295 cod proc civ si verifica allorquando la preventiva definizione di una controversia civile, penale o amministrativa, avente carattere di pregiudizialita, o dalla cui definizione dipenda la decisione della causa, sia imposta da un'espressa norma di legge, ovvero allorquando ne costituisca l'antecedente logico con efficacia di giudicato. Quando, invece, non ricorrano tali presupposti, la sospensione cessa di essere obbligatoria per divenire facoltativa, sicche il disporla o meno costituisce Esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in Sede di legittimita, ove l'apprezzamento appaia esente da vizi di logica e di diritto. (Conf 1604'70 mass n 347513).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)