Sez. 3, Sentenza n. 1604 del 19/09/1970 (Rv. 347513 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIO - PRESUPPOSTI - SOSPENSIONE FACOLTATIVA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIO - PRESUPPOSTI - SOSPENSIONE FACOLTATIVA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La sospensione necessaria del processo civile, a norma dell'art 295 cod proc civ, si verifica allorche la preventiva definizione di una controversia civile, penale o amministrativa, avente carattere pregiudiziale e dalla cui risoluzione dipenda la decisione della causa, sia imposta da un'espressa norma di legge, ovvero quando ne costituisca l'impreteribile antecedente logico e giuridico, il cui accertamento venga postulato con efficacia di giudicato. Al di fuori di tali presupposti, la sospensione cessa di essere obbligatoria per divenire facoltativa, onde il disporla o meno costituisce Esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in Sede di Cassazione, ove l'apprezzamento appaia esente da vizi di logica o da errori di diritto. (Conf 1108'67, mass n 327509).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)