Sez. L, Sentenza n. 16859 del 10/11/2003 (Rv. 568012 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Ricorso avverso la legittimità della rettifica operata dall'Inail - Limiti del potere di rettifica dell'Inail - Nuova disciplina ex art. 9 D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 - Applicabilità retroattiva - Conseguenze sul giudizio di appello - Possibilità per il giudice di appello di acquisire gli elementi di fatto necessari - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
Il giudice d'appello, investito dell'impugnazione dell'assicurato circa l'illegittimità della rettifica per errore operata dall'INAIL antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, deve verificare se la stessa sia legittima a norma dell'art. 9 dello stesso decreto, avente efficacia retroattiva, acquisendo in causa gli elementi di fatto necessari per l'applicazione dello ius superveniens, a norma dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., anche in deroga agli artt. 414 e 416 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST., Legge 23/02/2000 num. 38 art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)