Sez. L, Sentenza n. 776 del 20/01/2003 (Rv. 559878 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Malattie professionali - Termine di complessivi quindici anni in materia di revisione ex art. 137 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Funzione - Determinazione del periodo di rilevanza delle modificazioni - Termine di un anno dallo scadere del quindicennio previsto dall'ultimo comma del citato art. 137 - Applicabilità anche all'INAIL - Sussistenza - Rettifica per erroneità della iniziale valutazione da parte dell'INAIL - Presupposti e condizioni - Limite temporale - Disciplina ex art. 9 del D.Lgs. n. 38 del 2000 - Efficacia retroattiva - Configurabilità - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
In materia di revisione della rendita per inabilità conseguente a malattia professionale, il termine di complessivi quindici anni, previsto dall'art. 137 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (secondo il quale l'ultima revisione può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla data di costituzione della rendita) delimita l'ambito temporale di rilevanza dei mutamenti dello stato dell'assicurato successivi alla costituzione della rendita, con la conseguenza che alla revisione può procedersi (per fatti verificatisi entro il quindicennio) oltre il termine dei quindici anni, purché entro l'ulteriore termine (previsto, dall'art. 137, ultimo comma, del d.P.R. n. 1124, per il solo assicurato e da ritenersi però applicabile anche all'INAIL) di un anno dal decorso del quindicennio. In tema di rettifica della rendita, viceversa, l'INAIL, ai sensi della disciplina introdotta, con efficacia retroattiva, dall'art. 9 del D.Lgs. n. 38 del 2000, può far valere l'erroneità della iniziale valutazione solo ove l'errore sia accertato con criteri, metodi e strumenti di indagine disponibili all'atto del provvedimento originario ed entro dieci anni dalla data di comunicazione dell'originario provvedimento errato, salvo il caso di dolo o colpa grave dell'interessato. Ne consegue che ove l'Istituto sostenga l'erronea valutazione della situazione precedentemente accertata e di questa dia una nuova valutazione, la rettifica, nell'ambito delle condizioni previste dall'art. 9 citato, è soggetta al limite dei dieci anni dalla comunicazione dell'originario provvedimento, termine decorso il quale la valutazione iniziale diventa irrettificabile e il riconoscimento del diritto irreversibile; ove viceversa l'Istituto sostenga che sia intervenuto un materiale miglioramento della situazione precedentemente accertata, la procedura di revisione può essere disposta solo per fatti intervenuti entro quindici anni dalla costituzione della rendita e con atto che intervenga entro un anno dalla scadenza di questo termine.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)