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Sez. 4, Sentenza n. 37874 del 06/07/2007 Cc. (dep. 15/10/2007) Rv. 237474 - 01

SPORT | Manifestazioni sportive - Interdizione all'accesso - Convalida - Procedimento - Natura - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237474-01

SPORT

In tema di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, il procedimento di convalida previsto dall'art. 6 L. n. 401 del 1989 ha natura cartolare e non prevede alcun avviso ulteriore all'interessato rispetto a quello contenuto nel provvedimento del Questore. (Nella fattispecie, relativa a precedente annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione della convalida del provvedimento del Questore, la S.C. - sull'eccezione, contenuta nel ricorso contro la nuova convalida, circa il mancato avviso al difensore da parte del G.i.p. - ha affermato il principio e ha specificato in fatto che il ricorrente aveva avuto notizia dell'annullamento della prima convalida; sicchè egli avrebbe potuto presentare memorie nel procedimento relativo alla seconda convalida).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)