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Sez. 3, Sentenza n. 6224 del 06/11/2008 Cc. (dep. 13/02/2009) Rv. 242732 - 01

SPORT | Convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione - Violazione del termine a difesa - Annullamento con rinvio - Compiti del giudice del rinvio.
Stato
decisa il 2008-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242732-01

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In caso di annullamento con rinvio dell'ordinanza di convalida del provvedimento questorile di comparizione periodica ad un ufficio o comando di polizia, in quanto intervenuta prima del compimento del termine di quarantotto ore decorrente dalla notifica all'interessato del provvedimento stesso, spetta al giudice del rinvio il rispetto del termine di difesa in precedenza negato, e, quindi, il dovere di avvisare l'interessato della decorrenza, in suo favore, dalla notifica dell'avviso, del termine di quarantotto ore per presentare memorie o deduzioni scritte.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)