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Sez. 1, Sentenza n. 2130 del 22/03/2000 Cc. (dep. 16/06/2000) Rv. 216195 - 01

SPORT | Provvedimento del questore di interdizione dell'accesso a stadi di calcio - Omissione dell'avviso all'interessato circa la facoltà di presentare memorie al g.i.p. in sede di convalida - Nullità.
Stato
decisa il 2000-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216195-01

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È nullo il provvedimento del questore di interdizione dell'accesso a stadi di calcio assunto a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, qualora non contenga l'avviso che l'interessato ha facoltà di presentare, direttamente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice della convalida. (V. Corte cost., 23 maggio 1997 n. 144).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)