Sez. 2, Sentenza n. 3433 del 03/04/1998 (Rv. 514174 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV. | Norme di attuazione di P.R.G. - Scienza ufficiale del giudice - Configurabilità - Finalità - Conservazione e risanamento di un centro urbano (nella specie centro storico di Roma) - Interessi pubblici generali - Violazione - Conseguenze - Abbattimento della costruzione - Esclusione - Fondamento.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - NORME INTEGRATIVE E NON DEL COD. CIV.
Le norme tecniche di attuazione di un piano regolatore - che non è onere della parte provare, ma obbligo del giudice conoscere, come gli atti normativi in genere - se sono dettate per la conservazione e il risanamento conservativo di un centro urbano - nella specie centro storico di Roma, zona A, vietando tra l'altro di incrementare i volumi e le superfici nette degli edifici esistenti - non sono integrative delle disposizioni regolamentari del codice civile in materia di distanze tra edifici e non conferiscono perciò il diritto al vicino di ottenere l'abbattimento delle costruzioni in violazione, bensì hanno lo scopo principale di tutelare interessi urbanistici generali, quali la limitazione del volume, dell'altezza, della densità degli edifici, per la conservazione dell'ambiente e dell'assetto urbanistico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)