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Sez. 1, Sentenza n. 3057 del 20/11/1979 Cc. (dep. 14/02/1980) Rv. 144336 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REMISSIONE DEL DEBITO - ART 96 REGOLAMENTO PENITENZIARIO - CARATTERE INTEGRATIVO DELL'ART 56 DELLA LEGGE.*
Stato
decisa il 1979-11-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144336-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REMISSIONE DEL DEBITO - ART 96 REGOLAMENTO PENITENZIARIO - CARATTERE INTEGRATIVO DELL'ART 56 DELLA LEGGE.*

L'art 96 del regolamento di esecuzione della legge sull'ordinamento penitenziario e armonicamente integrativo di questa poiche lo art 56 della legge subordina la concessione della remissione del debito al fatto che il detenuto o l'internato si sia distinto per regolare condotta e presuppone, quindi, un requisito che puo essere accertato soltanto nel periodo finale della carcerazione, mentre, considerato che il beneficio e irrevocabile, esso, una volta concesso, dovrebbe rimaner fermo anche nei confronti di chi tenesse irregolare condotta nell'ulteriore periodo di detenzione.*

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST., DPR 29/04/1976 num. 431 art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)