Sez. 1, Sentenza n. 349 del 19/02/1982 Cc. (dep. 07/04/1982) Rv. 153132 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REMISSIONE DEL DEBITO - RICHIESTA O PROPOSTA - TERMINI DI PRESENTAZIONE - PERENTORIETÀ - CONTRASTO FRA L'ART. 56 DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E L'ART. 96 DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - REMISSIONE DEL DEBITO - RICHIESTA O PROPOSTA - TERMINI DI PRESENTAZIONE - PERENTORIETÀ - CONTRASTO FRA L'ART. 56 DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E L'ART. 96 DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
L'art. 96 del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario che subordina l'accoglimento della proposta o della istanza di remissione del debito per le spese del procedimento o di mantenimento al rispetto di determinati termini perentori non è in contrasto con l'art. 56 dell'ordinamento penitenziario che, nello introdurre nel sistema l'istituto della remissione del debito, non prevede termini. Infatti, mentre la norma di legge fissa i criteri per la concessione del beneficio, quella regolamentare disciplina le modalità procedurali stabilendo per la presentazione dell'istanza o proposta termini prossimi al momento finale della carcerazione, in accordo con l'art. 56 dell'ordinamento penitenziario che fa dipendere la remissione del debito, tra l'altro, dalla regolare condotta del detenuto o internato, requisito accertabile solo nel periodo finale della carcerazione. (Conf mass n 144339; (Conf mass n 144336).*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)