Sez. 1, Sentenza n. 2226 del 16/03/1996 (Rv. 496391 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - CAUSE - MANCANZA DELLA PLURALITÀ DEI SOCI - UNICITÀ DEL SOCIO | Titolarità dei rapporti - Concentrazione nel socio residuo - Obbligazioni sociali - Responsabilità personale del socio residuo - Configurabilità.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - CAUSE - MANCANZA DELLA PLURALITÀ DEI SOCI - UNICITÀ DEL SOCIO
Una società semplice composta da due soli soci, qualora si sciolga per il venir meno della pluralità dei soci, perde il carattere societario e si trasforma in impresa individuale e la titolarità dei rapporti - già facenti capo alla società - si concentra nel socio residuo, che, quale imprenditore individuale, risponde personalmente delle obbligazioni già sociali ed è, pertanto, passivamente legittimato nell'azione con la quale il socio uscente chiede la corresponsione della quota di utili residui a lui spettanti a seguito dello scioglimento della società.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2272, Cod. Civ. art. 2285, Cod. Civ. art. 2289
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)