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Sez. 3, Sentenza n. 9486 del 12/05/1999 Ud. (dep. 23/07/1999) Rv. 214076 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Frode fiscale - Sottofatturazione - Configurabilità del reato - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-05-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214076-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Ai fini della frode fiscale, non è sufficiente semplicemente indicare nella dichiarazione componenti positivi inferiori al reale o componenti negativi superiori, ma occorre che nel far ciò si utilizzino "documenti attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero" ovvero si pongano in essere "altri comportamenti fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento dei fatti materiali" In tal senso la mera sottofatturazione dei ricavi non costituisce comportamento fraudolento per gli effetti di cui all'art. 4 L. n.516 del 1982, che eccettua tale ipotesi, bensì autonomo reato previsto dall'art.1 della medesima legge, mentre la frode fiscale deve consistere in qualcosa di diverso e ulteriore rispetto alla mera sottofatturazione.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 516 art. 4, Legge 07/08/1982 num. 516 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)