Sez. 1, Sentenza n. 488 del 21/01/1981 (Rv. 410961 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - QUESTIONI DI ESTIMAZIONE SEMPLICE - LIMITI - MERA QUANTIFICAZIONE DEL REDDITO TASSABILE - INAMMISSIBILITA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - QUESTIONI DI ESTIMAZIONE SEMPLICE - LIMITI - MERA QUANTIFICAZIONE DEL REDDITO TASSABILE - INAMMISSIBILITA.*
Ai sensi dell'art 26 del nuovo testo sul contenzioso tributario (DPR 26 ottobre 1972, n 636), la cognizione della commissione tributaria centrale in materia di questioni di estimazione semplice e limitata esclusivamente al profilo della violazione di legge per carenza o contraddittorieta di motivazione ovvero per omesso esame di fatto decisivo e, pertanto, non e deducibile dinanzi alla stessa una questione di mera quantificazione del reddito tassabile. (V 5881/79, mass n 402551; (V 2240/79, mass n 398753; (V 1835/79, mass n 398216).*
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)