Sez. 2, Sentenza n. 1254 del 24/04/1968 (Rv. 332780 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - USO PIU INTENSO DA PARTE DI ALCUNI CONDOMINI -LICEITA- CONDIZIONI - UTILIZZAZIONE DEL CORTILE COME GARAGE- ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI- USO DELLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ESTENSIONE E LIMITI DELL'USO - USO PIU INTENSO DA PARTE DI ALCUNI CONDOMINI -LICEITA- CONDIZIONI - UTILIZZAZIONE DEL CORTILE COME GARAGE- ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Puo ritenersi consentito l'uso piu intenso delle cose comuni a favore di alcuni condomini solo se sussiste la duplice condizione -a) della non alterazione della destinazione economica della cosa sia in relazione alla sua struttura sia in relazione alla volonta dei condomini e all'uso concreto fattone b) del rispetto del pari diritto degli altri condomini secondo il loro diritto in relazione all'uso praticato e alle eventuali possibili o probabili utilizzazioni che essi si aspettano, dovendo preservarsi il rapporto di equilibrio giuridico ed economico della comunione. L'accertamento del rispetto di tali limiti spetta al giudice di merito ed e insindacabile in Sede di legittimita se congruamente motivato. (nella specie e stato respinto il ricorso avverso la decisione di merito con la quale era stata ritenuta illegittima la utilizzazione del cortile comune come garage a favore di alcuni condomini). (V. 167-66, massima n.320320 153-66, massima n.320297).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)