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Sez. 1, Sentenza n. 4820 del 25/09/1984 (Rv. 436743 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - COMPENSATIVI - DANNO DA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE - CREDITO DI VALORE - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE - TRASFORMAZIONE IN CREDITO DI VALUTA - INTERESSI COMPENSATIVI - SUPERAMENTO DELLA MISURA LEGALE EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - RIFERIMENTO AL DEBITO GIÀ LIQUIDATO - NECESSITÀ - DECORRENZA - DALLA RELATIVA DECISIONE.*
Stato
decisa il 1984-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436743-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - DEBITO DI VALORE O DI VALUTA - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - COMPENSATIVI - DANNO DA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE - CREDITO DI VALORE - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE - TRASFORMAZIONE IN CREDITO DI VALUTA - INTERESSI COMPENSATIVI - SUPERAMENTO DELLA MISURA LEGALE EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - RIFERIMENTO AL DEBITO GIÀ LIQUIDATO - NECESSITÀ - DECORRENZA - DALLA RELATIVA DECISIONE.*

Con riguardo al credito di valore corrispondente al danno da responsabilità contrattuale, il quale, con la liquidazione giudiziale, che deve tenere conto della sopravvenuta svalutazione monetaria, si trasforma in credito di valuta, gli interessi compensativi spettano nella misura legale (art. 1284 cod. civ.), mentre il superamento di tale misura, a titolo di maggior danno per il ritardato adempimento di obbligazione pecuniaria e secondo la previsione dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., è configurabile solo per il debito già liquidato in termini monetari, e, quindi, a partire dalla relativa decisione. (V 894/81, mass nn 411413 e 411414; (V 5670/77, mass n 389203).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)