diritto.io

Sez. 1 - , Ordinanza interlocutoria n. 2483 del 31/01/2017 (Rv. 643712 - 03)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE | Organismi di diritto pubblico - Requisiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643712-03

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA P.A. - IN GENERE

Ricorre la figura dell’organismo di diritto pubblico, ai fini del suo assoggettamento alle regole di evidenza pubblica nella stipulazione dei contratti di appalto, allorché un ente: a) sia dotato di personalità giuridica (cd. requisito personalistico); b) sia stato istituito per la realizzazione di specifiche finalità d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale (cd. requisito teleologico); c) la sua attività sia finanziata, in prevalenza, da pubbliche amministrazioni o direttamente controllata dalle stesse o orientata da un organo di gestione a prevalente designazione pubblica (cd. requisito dell'influenza dominante). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto lo “status” di organismo di diritto pubblico in capo alla Commissione istituti ospedalieri valdesi - C.I.O.V. sulla base dello statuto e della documentazione contabile, dai quali aveva desunto: a) la configurabilità della C.I.O.V. come ente ecclesiastico patrimoniale ai sensi dell'ordinamento valdese; b) l'affidamento alla stessa del compito istituzionale di rendere un servizio qualificato nel settore dell'assistenza sanitaria senza scopo di lucro; c) la copertura delle perdite di bilancio degli ospedali valdesi da parte della regione).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 18/06/1992 num. 50 art. 1 lett. B, Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 157 art. 2 com. 1, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 65 art. 2, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 3 com. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)