Sez. 6, Sentenza n. 2966 del 05/10/2004 Ud. (dep. 31/01/2005) Rv. 231060 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - dibattimento - rinnovazione dell'istruzione - IN GENERE | Citazione d'ufficio dei testi di riferimento - Legittimità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - dibattimento - rinnovazione dell'istruzione - IN GENERE
In tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., è legittima, da parte del giudice di appello, la citazione dei testi di riferimento omessa in primo grado, atteso che si verte non in ipotesi di nullità regolata dall'art. 604, commi quarto e quinto, cod. proc. pen., bensì di inutilizzabilità delle testimonianze "de relato", che il giudice di secondo grado può rimuovere anche d'ufficio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)