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Sez. 6, Sentenza n. 2966 del 05/10/2004 Ud. (dep. 31/01/2005) Rv. 231060 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - dibattimento - rinnovazione dell'istruzione - IN GENERE | Citazione d'ufficio dei testi di riferimento - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231060-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - dibattimento - rinnovazione dell'istruzione - IN GENERE

In tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., è legittima, da parte del giudice di appello, la citazione dei testi di riferimento omessa in primo grado, atteso che si verte non in ipotesi di nullità regolata dall'art. 604, commi quarto e quinto, cod. proc. pen., bensì di inutilizzabilità delle testimonianze "de relato", che il giudice di secondo grado può rimuovere anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)