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Sez. 1 - , Sentenza n. 56129 del 10/05/2018 Ud. (dep. 13/12/2018) Rv. 274987 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Omesso esame dei testi di riferimento in primo grado pur in presenza di richiesta di parte – Rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in appello – Legittimità – Ragioni.
Stato
decisa il 2018-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274987-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA

In tema di dichiarazioni "de relato", è legittima la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello mediante l'esame dei testi di riferimento, richiesto dalle parti ed omesso nel giudizio di primo grado, atteso che detta omissione determina, non la nullità, ma l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni, sanabile nel corso dell'intero giudizio di merito, non prevedendo l'art. 195, comma 1, cod. proc. pen. un limite temporale per l'escussione dei predetti testi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)