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Sez. 6, Sentenza n. 26093 del 30/10/2012 Ud. (dep. 13/06/2013) Rv. 255736 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE | Rinnovazione dell'istruzione - Citazione d'ufficio dei testi di riferimento omessa in primo grado - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2012-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/255736-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - APPELLO - IN GENERE

La celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato non preclude al giudice di appello l'esercizio dei poteri di integrazione probatoria a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., sempre che fornisca una specifica motivazione della necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruzione ai fini della decisione, né, in particolare, di disporre la citazione di testi di riferimento omessa in primo grado, anche perché si tratta di vicenda non riconducibile alle ipotesi di nullità che impongono la regressione del processo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)