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Sez. 1, Sentenza n. 5411 del 07/01/2026 Cc. (dep. 10/02/2026) Rv. 289427-01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA | Notizia di reato non ancora trasmessa al pubblico ministero - Dichiarazione di nomina consegnata o spedita alla polizia giudiziaria - Validità - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-01-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289427-01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA

La nomina del difensore di fiducia effettuata prima che la notizia di reato sia trasmessa al pubblico ministero può essere validamente consegnata o spedita nelle forme di legge alla polizia giudiziaria, da intendersi quale "autorità procedente" ai sensi dell'art. 96, comma 2, cod. proc. pen., in quanto questa disposizione non contiene specificazioni o limitazioni in proposito.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 347

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)