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Sez. 1, Sentenza n. 18244 del 02/04/2019 Cc. (dep. 02/05/2019) Rv. 275470 - 01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA | Atto di nomina - Formalità e modalità previste dall'art. 96 cod. proc. pen. - Necessità - Atti equipollenti - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-04-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275470-01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA

La nomina del difensore di fiducia è atto formale che non ammette equipollenti, per la validità del quale è necessaria l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 96, commi 2 e 3, cod. proc. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che avesse efficacia dimostrativa dell'avvenuto conferimento dell'incarico al professionista la produzione in udienza, da parte del medesimo, della copia dell'atto di nomina in precedenza trasmesso all'ufficio senza l'impiego della PEC e della firma digitale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)