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Sez. 1 - , Ordinanza n. 7504 del 15/03/2023 (Rv. 667464 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - REGISTRAZIONE | Convalidazione del marchio posteriore - Termine quinquennale di preclusione per tolleranza - Decorrenza - Condizioni - Registrazione ed uso successivo del marchio posteriore - Conoscenza effettiva da parte del titolare del marchio anteriore - Necessità.
Stato
decisa il 2023-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667464-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - REGISTRAZIONE

Ai fini della convalidazione del marchio posteriore ex art. 28, d.lgs. n. 30 del 2005, la registrazione del marchio costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente, per la decorrenza del termine di preclusione per tolleranza, dovendo il titolare del marchio posteriore provare l'esistenza della conoscenza effettiva, e non legale, della registrazione e del suo uso successivo da parte del titolare del marchio anteriore.

Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 28, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)