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Sez. 1, Sentenza n. 26498 del 27/11/2013 (Rv. 629532 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - REGISTRAZIONE | Convalidazione del marchio - Condizioni - Tolleranza quinquennale dell'uso altrui - Registrazione del marchio posteriore uguale o simile - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629532-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - REGISTRAZIONE

La convalidazione del marchio, che preclude al titolare di far valere la propria opposizione al relativo uso da parte di terzi, è subordinata alla duplice condizione che vi sia stata una consapevole tolleranza dell'utilizzo altrui per cinque anni e che vi sia stata la successiva registrazione del marchio posteriore uguale o simile. (Nel formulare tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente, ai fini della convalidazione del marchio, la tollerante coscienza, da parte del titolare del marchio "Ferrari", dell'uso del relativo segno ad opera dell'Associazione Ferrari Club).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 48, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)