Sez. 1 - , Ordinanza n. 18736 del 13/07/2018 (Rv. 649679 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - NOVITÀ E ORIGINALITÀ, PREUSO | Convalidazione del marchio posteriore - Condizioni - Prova - Contenuto.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) - NOVITÀ E ORIGINALITÀ, PREUSO
Ai fini della convalidazione del marchio posteriore ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 30 del 2005, la prova gravante sul titolare del secondo marchio, avente ad oggetto l'utilizzo quinquennale continuato, effettivo e senza contestazioni del segno posteriore in un ambito non meramente locale, deve essere rigorosa, essendo detta disposizione eccezionale e di stretta applicazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 28, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)