Sez. 3, Sentenza n. 1961 del 24/03/1980 (Rv. 405591 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - DEDUZIONE DELL'IMPIGNORABILITA DEI BENI - INAMMISSIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - DEDUZIONE DELL'IMPIGNORABILITA DEI BENI - INAMMISSIBILITA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE.*
Poiche il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art 619 cod proc civ ha per oggetto l'accertamento della legittimita del pignoramento sotto l'esclusivo profilo dell'appartenenza o meno al debitore dei beni pignorati, l'opponente non e legittimato a far valere l'impignorabilita dei beni stessi, la quale - attesi i cennati limiti oggettivi del giudizio - non puo neppure essere rilevata d'ufficio dal giudice. (V 1843/76, mass n 380630; (V 3781/69, mass n 344067; (Conf 1709/79, mass n 398066).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 514 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)