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Sez. 3, Sentenza n. 3781 del 20/11/1969 (Rv. 344067 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'OPPONENTE - DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DEL BENE PIGNORATO DA PARTE DEL DEBITORE A TITOLO DIVERSO DALLA PROPRIETA ALL'EPOCA DEL PIGNORAMENTO.*
Stato
decisa il 1969-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/344067-01

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL'OPPONENTE - DIMOSTRAZIONE DEL POSSESSO DEL BENE PIGNORATO DA PARTE DEL DEBITORE A TITOLO DIVERSO DALLA PROPRIETA ALL'EPOCA DEL PIGNORAMENTO.*

L'Azione del terzo opponente, prevista dagli artt 619 e segg cod proc civ, ha contenuto di accertamento negativo circa l'appartenenza, presunta 'iuris tantum', dei beni pignorati al debitore nella casa o nell'azienda dello stesso onde, per vincere detta presunzione, non basta che l'attore opponente si limiti a provare che i beni stessi, in epoca piu o meno remota, sono stati di sua proprieta, ma deve dimostrare, nei limiti di prova stabiliti dall'art 621 cod proc civ, che essi, al momento del pignoramento, sono detenuti o posseduti dal debitore. (Conf 1281-66, massima n 322558 171-63 807-61 V 1741-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 621 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)