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Sez. 3, Sentenza n. 2238 del 08/05/1978 (Rv. 391626 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - DISCIPLINA DETTATA DALL'ART 345 COD PROC CIV - CRITERIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICAZIONE - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391626-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - DISCIPLINA DETTATA DALL'ART 345 COD PROC CIV - CRITERIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICAZIONE - PERSISTENZA.*

Il richiamo all'art 92 cod proc civ contenuto nell'ultima parte dell'art 345 cod proc civ non comporta alcuna deroga al normale criterio della soccombenza: pertanto rientra sempre nei poteri discrezionali del giudice di merito, non sindacabili in Sede di legittimita, apprezzare l'esistenza dei motivi che inducano ad addossare ad una sola parte l'Onere delle spese processuali. (Conf 3853/75, mass n 378094).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)