Sez. U, Ordinanza n. 11526 del 24/07/2003 (Rv. 565425 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Soggetto convenuto dinanzi al giudice italiano e rimasto contumace - Legittimazione a proporre regolamento di giurisdizione - Sussistenza - Nullità della notificazione dell'atto di citazione - Irrilevanza - Proposizione del regolamento - Effetti - Sanatoria della nullità.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE
Il soggetto convenuto dinanzi al giudice italiano e rimasto contumace è legittimato a proporre regolamento preventivo per sentir negare la giurisdizione di detto giudice, prescindendo la legittimazione al regolamento dalla costituzione dell'istante nel giudizio di merito e profilandosi, al riguardo, del tutto irrilevante l'eventuale nullità della notificazione dell'atto di citazione, nei cui confronti il ricorso per regolamento spiega, peraltro, effetti sananti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)