Sez. U, Sentenza n. 7935 del 06/08/1990 (Rv. 468620 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - ISTANZA DEL CONVENUTO - EFFETTI - SANATORIA DELLA CITAZIONE TARDIVA O NULLA E LEGITTIMAZIONE A DETTA ISTANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - ISTANZA DEL CONVENUTO - EFFETTI - SANATORIA DELLA CITAZIONE TARDIVA O NULLA E LEGITTIMAZIONE A DETTA ISTANZA.*
La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, da parte del convenuto, dimostra che la notificazione della citazione, pur tardiva, e la citazione stessa, pur eventualmente irregolare o nulla, hanno raggiunto lo scopo cui erano destinate, col duplice effetto dell'acquisizione della qualità di parte nel giudizio di merito in capo a detto convenuto, e la sua legittimazione alla istanza di regolamento. (V 246/87, mass n 450004; (V 3621/71, mass n 355339).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)