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Sez. U, Sentenza n. 246 del 15/01/1987 (Rv. 450004 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - STRANIERO CONVENUTO DINANZI AL GIUDICE ITALIANO - CONTESTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO MEDIANTE RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO - AMMISSIBILITÀ - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450004-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - STRANIERO CONVENUTO DINANZI AL GIUDICE ITALIANO - CONTESTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO MEDIANTE RICORSO PER REGOLAMENTO PREVENTIVO - AMMISSIBILITÀ - NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - IRRILEVANZA.*

Lo straniero, convenuto dinanzi al giudice italiano, ancorché rimasto contumace, è legittimato a proporre ricorso per regolamento preventivo, a norma dell'art. 41 cod. proc. civ., per sentir negare la giurisdizione del predetto giudice, mentre è in proposito irrilevante l'eventuale nullità della notificazione nei suoi confronti dell'atto di citazione, dato che il suddetto ricorso spiega effetti sananti, dimostrando che tale notificazione ha comunque raggiunto lo scopo. (V 3621/71, mass n 355339).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)