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Sez. 1, Sentenza n. 17189 del 14/11/2003 (Rv. 568159 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Atti a titolo oneroso - Revocatoria ex art. 67, secondo comma, legge fall. - Presupposti - Scientia decoctionis - Sufficienza - Danno - Presunzione assoluta - Sussistenza - Sproporzione tra le prestazioni - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in materia di compravendita.
Stato
decisa il 2003-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568159-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Nella revocatoria fallimentare avente ad oggetto gli atti a titolo oneroso compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento ex art. 67, secondo comma, l.fall. (nella specie, una compravendita), il danno è configurato diversamente rispetto alla fattispecie disciplinata dall'art. 67, primo comma, n. 2, l.fall., in quanto, la norma, allo scopo di realizzare una più intensa tutela dei creditori in riferimento agli atti compiuti nell'imminenza della dichiarazione di fallimento, stabilisce una presunzione assoluta e legale di danno, consistente nella lesione della 'par condicio creditorum' derivante dal compimento dell'atto, che è conseguentemente revocabile se il curatore abbia dimostrato la conoscenza dello stato di insolvenza, essendo quindi irrilevante l'inesistenza di una sproporzione tra le prestazioni.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)