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Sez. 3, Sentenza n. 7800 del 31/03/2010 (Rv. 612277 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE | Deduzione di avvenuto pagamento o di estinzione del debito - Compatibilità con l'eccezione di prescrizione presuntiva - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612277-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE

Le deduzioni con le quali il debitore assume che il debito sia stato pagato, o sia comunque estinto, non rendono inopponibile l'eccezione di prescrizione presuntiva, giacché, lungi dall'essere incompatibili con la presunta estinzione del debito per decorso del termine, sono, invero, adesive e confermative del contenuto sostanziale dell'eccezione stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2959

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)