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Sez. 1, Sentenza n. 2448 del 15/04/1980 (Rv. 406165 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE - SENTENZA ARBITRALE RESA AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - ESECUTORIETA - CONDIZIONI - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1980-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406165-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE - SENTENZA ARBITRALE RESA AI SENSI DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - ESECUTORIETA - CONDIZIONI - DISCIPLINA APPLICABILE.*

Per la dichiarazione di esecutorieta della sentenza arbitrale straniera, resa ai sensi della convenzione di new York del 10 giugno 1958 - resa esecutiva in Italia con la legge 19 gennaio 1968 n 62 -, deve trovare applicazione non l'art 2 della detta convenzione, che disciplina la deroga alla giurisdizione dei giudici degli stati contraenti e le condizioni per la giurisdizione dell'arbitrato straniero, bensi l'art 5, con la conseguenza che la dichiarazione di esecutorieta della sentenza arbitrale straniera e un atto dovuto per l'ordinamento giuridico italiano, se il giudice italiano non rilevi ex officio la non compromettibilita in arbitri della controversia o la contrarieta all'ordine pubblico, ovvero se la parte interessata a contestare l'esecuzione della stessa sentenza non fornisca la prova della invalidita della convenzione scritta (clausola compromissoria) secondo la legge del luogo in cui la sentenza arbitrale e stata emessa, ovvero della sussistenza di taluna delle condizioni ostative al riconoscimento dell'esecuzione, previste dal citato art 5. (V 272/77, mass n 383802).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 800, Legge 19/01/1968 num. 62, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)