Sez. 1, Sentenza n. 4082 del 03/05/1996 (Rv. 497356 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE | Indennità di trasferta corrisposte nel quinquennio 1975 / 1979 - Assoggettabilità all'imposta - Limiti.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, le indennità di trasferta corrisposte nel quinquennio 1975/1979 vanno assoggettate ad IRPEF nei limiti vigenti in tale periodo, al netto delle spese di viaggio e con la riduzione di detti limiti di un terzo nella ipotesi di rimborso delle spese di alloggio o di alloggio fornito gratuitamente, senza che possano ritenersi applicabili i maggiori limiti introdotti dal d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, fermo restando che, se al dipendente sono rimborsate tutte le spese da lui sostenute, quanto a lui ulteriormente corrisposto è soggetto a tassazione, ancorché il totale non superi i limiti fissati per la tassabilità della indennità di trasferta.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 48 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)