diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1044 del 13/02/1990 (Rv. 465300 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - MESSO DI CONTESTAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO - CONTESTAZIONE IN GIUDIZIO - ULTERIORE MESSO - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - NOMINA DI UN CONSULTO TECNICO - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465300-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - MESSO DI CONTESTAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO - CONTESTAZIONE IN GIUDIZIO - ULTERIORE MESSO - AMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO - NOMINA DI UN CONSULTO TECNICO - INCLUSIONE.*

Il controllo delle assenze del lavoratore per infermità previsto dall'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300, da un lato, non costituisce l'unico mezzo concesso al datore di lavoro per contestare l'attendibilità del certificato medico prodotto dal lavoratore, poiché questo, come ogni altro documento, non si sottrae alla valutazione del giudice del merito, e dall'altro lato, pur quando sia stato esperito con esito favorevole per il dipendente, dà luogo ad un risultato che rimane contestabile in giudizio - in quanto fondato su valutazioni di tipo tecnico, rispetto alle quali non è invocabile la particolare efficacia probatoria degli Atti formati da organi pubblici e si afferma soltanto la garanzia di imparzialità dell'operato di questi -, con la conseguenza che ben può il giudice, in presenza di tale contestazione controllare la attendibilità degli accertamenti eseguiti, avvalendosi dei poteri istruttori attribuitigli dalla legge, ivi compreso quello di disporre consulenza tecnica, la cui riferibilità non è preclusa dal miglioramento o dalla guarigione del lavoratore, nel frattempo intervenuta. (V 8124/87, mass n 455777; (V 2713/84, mass n 434757; (V 185/84, mass n 432443).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)