Sez. L, Sentenza n. 2713 del 04/05/1984 (Rv. 434757 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - IN CASO DI MALATTIA DENUNCIATA DAL DIPENDENTE - RICHIESTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELL'INTERVENTO DEL MEDICO PUBBLICO - NECESSITÀ - ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DA PARTE DI ALTRI - DIVIETO - CONTESTAZIONE DELL'ATTENDIBILITÀ DEL CERTIFICATO MEDICO PRODOTTO DAL LAVORATORE - AMMISSIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - ACCERTAMENTI SANITARI - IN CASO DI MALATTIA DENUNCIATA DAL DIPENDENTE - RICHIESTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELL'INTERVENTO DEL MEDICO PUBBLICO - NECESSITÀ - ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DA PARTE DI ALTRI - DIVIETO - CONTESTAZIONE DELL'ATTENDIBILITÀ DEL CERTIFICATO MEDICO PRODOTTO DAL LAVORATORE - AMMISSIBILITÀ.*
Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300, la mancata richiesta da parte del datore di lavoro dell'intervento del medico pubblico (delle unità sanitarie locali, dopo la soppressione degli enti previdenziali) per controllare la malattia denunciata dal dipendente comporta l'impossibilità per lo stesso datore di lavoro di fare eseguire accertamenti sanitari sulla malattia denunziata dal dipendente da parte di sanitari o di altre persone di sua libera scelta o fiducia, ma non esclude che il datore di lavoro possa contestare l'attendibilità del certificato medico prodotto dal lavoratore a giustificazione dell'assenza, essendo tale certificato soggetto, al pari di ogni altro documento, alla valutazione del giudice del merito, il cui convincimento è incensurabile in Sede di legittimità se sorretto da motivazione logica ed immune da vizi giuridici. (V 5433/78, mass n 395195; (Conf 4454/80, mass n 408331; (contra 1241/82, mass n 419118; (contra 3112/80, mass n 406898; (contra 160/80, mass n 403550).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)