Sez. 1, Sentenza n. 1474 del 26/02/1983 (Rv. 426305 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - PROCEDIMENTO CAMERALE DI REVISIONE - IMPUGNAZIONI - SITUAZIONE DI DISEGUAGLIANZA O DI MENOMAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA PER LA MANCATA PREVISIONE DEL RITO ORDINARIO - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - PROCEDIMENTO CAMERALE DI REVISIONE - IMPUGNAZIONI - SITUAZIONE DI DISEGUAGLIANZA O DI MENOMAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA PER LA MANCATA PREVISIONE DEL RITO ORDINARIO - ESCLUSIONE.*
Il procedimento camerale di revisione dell'assegno di divorzio (art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898) si conclude con decreto motivato, soggetto a reclamo ex art. 739 cod. proc. civ. alla Corte d'appello, contro il cui provvedimento è ammesso ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost.. L'art. 9 citato, così interpretato, non determina una situazione di diseguaglianza o di menomazione del diritto di difesa, in contrasto con gli artt. 3 e 24 cost., poiché la scelta del rito camerale, invece di quello ordinario previsto per analoga materia in Sede di separazione personale (art. 710 cod. proc. civ.), si inserisce nell'ambito della discrezionalità del legislatore, senza che emergano elementi di irrazionalità tali da escludere la giustificazione della diversità della disciplina adottata. (V 6045/81, mass n 416834; (V 1941/79, mass n 398342; (V 4198/78, mass n 393827).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 710 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)