Sez. 1, Sentenza n. 1941 del 04/04/1979 (Rv. 398342 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO SULL'AFFIDAMENTO DEI FIGLI - RECLAMO - DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO IN CAMERA DI CONSIGLIO - IMPUGNABILITA CON IL RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - LIMITI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - PROVVEDIMENTO SULL'AFFIDAMENTO DEI FIGLI - RECLAMO - DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO IN CAMERA DI CONSIGLIO - IMPUGNABILITA CON IL RICORSO PER CASSAZIONE EX ART 111 COST - LIMITI.*
Contro il decreto emesso in camera di consiglio dalla Corte d'appello, in Sede di reclamo contro i provvedimenti sull'affidamento dei figli emanati dal tribunale ai sensi dell'art 9 della legge n 898 del 1970, e ammissibile il ricorso per Cassazione ex art 111 cost in quanto il provvedimento impugnato, sebbene adottato nelle forme del decreto, ha in genere contenuto decisorio e carattere definitivo, sempre che il provvedimento incida sui "diritti" dei genitori relativi all'affidamento dei figli minori e alla vigilanza sulla loro educazione ed istruzione. Per contro, ove il provvedimento si limiti a statuire circa l'opportunita degli incontri del genitore non affidatario con il figlio minore, regolando le modalita di questi incontri quanto alla periodicita, alla durata e alle circostanze, esso viene emesso in base a considerazioni e valutazioni che hanno come unico fondamento l'interesse morale e materiale dei figli, senza che sia ipotizzabile alcuna lesione di quelli che sono gli aspetti essenziali dei "diritti" dei genitori con la conseguenza che, in tal caso, deve ritenersi inammissibile il ricorso per Cassazione ex art 111 cost. (Conf 4470/77, mass n 388078, sulla prima parte; (Conf 4441/76, mass n 383153).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742 bis, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)