Sez. 1, Sentenza n. 2167 del 02/03/1987 (Rv. 451395 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - PROVVEDIMENTO DI DECISIONE SULLA ISTANZA DI REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA E ALLE MODALITÀ DELL'ASSEGNO - IMPUGNAZIONE - RECLAMO - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - PROVVEDIMENTO DI DECISIONE SULLA ISTANZA DI REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA MISURA E ALLE MODALITÀ DELL'ASSEGNO - IMPUGNAZIONE - RECLAMO - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Il provvedimento con il quale il tribunale in camera di consiglio, a norma dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970, ha deciso sull'istanza di revisione delle Disposizioni relative alla misura e alle modalità dell'assegno posto a carico di uno dei coniugi con la sentenza che ha pronunziato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, va adottato con decreto motivato ed è soggetto, ancorché in concreto sia stato pronunciato con le forme della sentenza, a reclamo avanti alla Corte d'appello nel termine perentorio di dieci giorni. In relazione alla natura di tale provvedimento, alla limitatezza del suo contenuto ed alla essenzialità della motivazione che esso richiede, il termine suddetto - se pur inferiore a quello previsto contro le decisioni emesse a conclusione dell'ordinario processo di cognizione - è comunque idoneo a consentire l'apprestamento di un adeguato gravame, onde è manifestamente non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 739 cod. proc. civ. che prevede il termine stesso per i reclami (in genere) contro i decreti adottati con il rito camerale, in riferimento agli artt. 3 e 24 cost. (V 1474/83, mass n 426305; (V 203/75; (Conf 4198/78, mass n 397287; (Conf 4441/76, mass n 383153).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)