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Sez. 3, Sentenza n. 2440 del 19/04/1982 (Rv. 420302 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - TRASFERIMENTO DEL FONDO A TERZI IN VIOLAZIONE DELLA PRELAZIONE - TUTELA DEL DIRITTO DEL COLTIVATORE - MEZZI - RISCATTO - AZIONE DI MERO ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ ED INEFFICACIA DEL TRASFERIMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420302-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - TRASFERIMENTO DEL FONDO A TERZI IN VIOLAZIONE DELLA PRELAZIONE - TUTELA DEL DIRITTO DEL COLTIVATORE - MEZZI - RISCATTO - AZIONE DI MERO ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ ED INEFFICACIA DEL TRASFERIMENTO - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di prelazione agraria, secondo la disciplina di cui allo art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 e successive modificazioni, la tutela accordata al coltivatore, in caso di trasferimento del fondo a terzi in violazione della prelazione medesima, si concretizza ed esaurisce nella possibilità di riscattare il bene, sicché resta preclusa l'esperibilità di un'Azione di mero accertamento della nullità ed inefficacia di detto trasferimento a terzi, che non sia funzionalmente collegata all'acquisto della proprietà del fondo attraverso l'Esercizio del riscatto. (V 3653/80, mass n 407518; (V 4547/78, mass n 394223).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)