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Sez. 3, Sentenza n. 3653 del 06/06/1980 (Rv. 407518 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VENDITA DEL FONDO IN PENDENZA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - ESERCIZIO DEL RISCATTO - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZA - CONTESTAZIONE - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1980-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407518-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - VENDITA DEL FONDO IN PENDENZA DEL TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - ESERCIZIO DEL RISCATTO - AMMISSIBILITA - CONSEGUENZA - CONTESTAZIONE - TERMINE PER IL PAGAMENTO DEL PREZZO - DECORRENZA.*

La vendita del fondo effettuata dal proprietario a terzi in pendenza del termine per il pagamento del prezzo da parte dell'affittuario che ha esercitato il diritto di prelazione, pur non costituendo una delle ipotesi prevista dal legislatore per l'operativita del diritto di riscatto, deve tuttavia equipararsi ad esse e considerarsi un presupposto idoneo all'Esercizio del riscatto da parte dello affittuario nei confronti del terzo acquirente, con l'ulteriore conseguenza, a norma della legge 8 gennaio 1979 n 2, che il termine per il pagamento del prezzo, ove sorga contestazione, comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosca il diritto di riscatto. (V 1870/79, mass n 398253; (V 2852/73, mass n 366443).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)