Sez. 6, Sentenza n. 23773 del 24/05/2006 Cc. (dep. 07/07/2006) Rv. 234735 - 01
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Impugnazione inesattamente qualificata - Corretta qualificazione operata dal giudice ai fini della ammissibilità - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)
In tema di erronea qualificazione dei mezzi di impugnazione, la previsione di cui all'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen. - stabilendo che l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte impugnante - esclude che l'erroneo "nomen juris" possa pregiudicare l'ammissibilità del mezzo di impugnazione, ancorché erroneamente denominato, di cui la parte abbia inteso avvalersi; ciò, tuttavia, non comporta che quest'ultima possa trarre un indebito vantaggio dalle conseguenze del suo errore, invocando l'applicazione di norme procedurali o di termini perentori che, a causa dell'erronea qualificazione, abbia concorso a fare ritenere "prima facie" non applicabili. (Nella specie, la parte aveva proposto appello avverso il provvedimento di sequestro preventivo; il tribunale ne aveva dichiarato l'inammissibilità; a seguito di ricorso avverso tale declaratoria la Cassazione - previo annullamento del provvedimento impugnato - riqualificava come riesame il mezzo di impugnazione originariamente proposto, trasmettendo gli atti al tribunale competente che revocava solo in parte il decreto di sequestro. Avverso quest'ultimo provvedimento la parte proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione dei termini di cui agli artt. 324, comma settimo e 309, commi nono e decimo, cod. proc. pen., ai fini della declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare. In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Tribunale ha ritenuto che la riqualificazione dell'originaria impugnazione non determina la deducibilità, ora per allora, dei vizi di un procedimento incidentale che non ha avuto concreta esplicazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)