Sez. 1, Sentenza n. 5242 del 28/09/1999 Cc. (dep. 28/10/1999) Rv. 214565 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Proposizione di impugnazione non consentita corrispondente all'effettiva volontà dell'interessato - Potere del giudice di qualificarla diversamente ai fini dell'ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)
Il precetto di cui all'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l'erronea attribuzione del "nomen juris" non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta denominazione, abbia effettivamente inteso valersi; sicché non può essere ritenuta ammissibile l'impugnazione proposta dalla parte, ma non consentita, allorché risulti che la parte stessa l'abbia deliberatamente voluta e propriamente denominata.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)