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Sez. 1, Sentenza n. 43814 del 08/10/2008 Cc. (dep. 24/11/2008) Rv. 241559 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Ordinanza di custodia cautelare emessa contestualmente alla sentenza di condanna dal giudice di secondo grado in base all'erroneo richiamo dell'art. 307 cod. proc. pen. - Natura di provvedimento soggetto a riesame - Proposizione di appello - Ininfluenza della diversa qualificazione dell'impugnazione in rapporto all'efficacia della misura.
Stato
decisa il 2008-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241559-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

L'ordinanza di custodia cautelare emessa contestualmente alla sentenza di condanna dal giudice di secondo grado, sulla base di un erroneo richiamo all'art. 307 cod. proc. pen., nel caso in cui l'imputato sia stato scarcerato per ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari e non per decorrenza dei termini, deve essere considerata come un nuovo provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 275 comma primo-bis cod. proc. pen., soggetto come tale al riesame. Qualora il Tribunale abbia qualificato come riesame l'appello proposto dal difensore avverso la predetta ordinanza, la diversa qualificazione giuridica dell'impugnazione non determina la perdita di efficacia della misura coercitiva per effetto dell'inutile decorso del termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti per la decisione ex art. 309 comma nono cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)