Sez. 1, Sentenza n. 15189 del 24/11/2000 (Rv. 542129 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE | Valutazione delle azioni di società ai fini della loro iscrizione in bilancio - Criteri - Violazione - Conseguenze.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE
La valutazione delle azioni di società, ai fini della loro iscrizione in bilancio, ai sensi dell'art. 2425, comma quarto cod. civ. (nel testo previgente al D.Lgs. n. 127 del 1991), determina l'illiceità del bilancio e la nullità della relativa delibera di approvazione ogni qual volta gli amministratori, nell'esercizio del potere discrezionale loro attribuito dalla norma, violino il principio di prudenza, operando una valutazione macroscopicamente irragionevole, oppure non abbiano fornito (nè vi abbiano provveduto i sindaci nella loro relazione) un'adeguata spiegazione dei criteri cui detta valutazione si è ispirata; il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato la nullità della delibera di approvazione del bilancio in cui le azioni di società partecipata erano state iscritte ad un valore significativamente lontano da quello desumibile dal patrimonio netto e dal valore di mercato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2425
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)